La Mediazione Familiare è una realtà presente nell’ordinamento giuridico italiano già a partire dalla seconda metà degli anni novanta. Tuttavia, l’interesse verso questo metodo alternativo di risoluzione dei conflitti familiari, inizia a crescere dall’entrata in vigore della legge n. 54/2006 sulla separazione dei genitori e l’affidamento condiviso dei figli.
Attualmente la Mediazione Familiare, in attesa di una legge nazionale specifica, è disciplinata dalla Legge n.4/2013 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordine e collegi. Ma approfondiamo un po’ l’argomento…
Il percorso di Mediazione Familiare: quando si applica?
La Mediazione Familiare è un percorso volontario e non un procedimento perché si svolge fuori dal contesto giudiziario, in cui non ricorrono i rigidi formalismi che caratterizzano il processo civile né i tempi processuali che rischiano di prolungare la conflittualità coniugale con grande dispendio di energie e denaro. In particolare, la Mediazione Familiare, può essere proposta in vari momenti del procedimento di separazione legale: giudiziale e consensuale.
1. quando i genitori decidono di separarsi, prima ancora di contattare l’avvocato;
2. quando è pendente il procedimento di separazione;
3. subito dopo l’emanazione della sentenza o del decreto di omologa;
4. in fase di revisione degli accordi presi in sede di separazione legale.
Quando il giudice invita le parti in causa o le parti stesse decidono spontaneamente di rivolgersi ad un Mediatore Familiare, il giudice sospende il giudizio assegnando alle parti un termine entro il quale avranno la possibilità di tentare di stendere un accordo relativo sia agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali del rapporto coniugale, sia agli aspetti relativi al rapporto genitoriale. Ricordo, che la Mediazione Familiare è esperibile sia nel caso in cui coniugi abbiano figli che nel caso in cui non li abbiano.
Il Mediatore Familiare invita sempre le parti a presentare l’accordo ai rispettivi legali o ad un legale comune, che controlli l’accordo sotto il profilo della sua conformità alle norme di legge. La separazione, se accompagnata da un alto tasso di conflittualità, può indurre i coniugi a dimenticare i bisogni dei figli che rischiano di perdere il contatto con almeno uno dei genitori solitamente il padre e altresì a maturare un rapporto a volte conflittuale con il genitore affidatario, solitamente la madre. Il Mediatore Familiare aiuta i coniugi a non dimenticare il loro ruolo genitoriale e a condividere insieme le rispettive responsabilità nei confronti dei figli in ragione del principio della bigenitorialità sancito dalla legge n.54/2006.
Il ricorso alla Mediazione Familiare inoltre non è escluso nel procedimento di divorzio e nella convivenza di fatto perché in questi casi, può sussistere l’esigenza di tutelare i figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti a fronte di un conflitto tra i genitori.
Infine, la legge 20 maggio 2016 n. 76 sulle Unioni civili estende la Mediazione Familiare anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
(Autore: Dott.ssa Fiamma Raugei)
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